Protezione dei dati - Recruitment agency

CONDIZIONI GENERALI (CG) 

PER LA COLLABORAZIONE CON INTERMEDIARI PER IL COLLOCAMENTO DI PERSONALE


1 Ambito d’applicazione

1.1
 Le presenti Condizioni Generali (di seguito «CG») stabiliscono le condizioni applicabili al collocamento di personale presso Viseca Holding (di seguito «Viseca») da parte di intermediari per il collocamento di personale (di seguito «intermediari»).

1.2 Con l’inoltro a Viseca dei dossier di candidatura, l’intermediario accetta integralmente le CG attualmente in vigore. Eventuali Condizioni Generali dell’intermediario in deroga alle presenti non si applicano alla cooperazione tra le parti. La versione di volta in volta aggiornata è vincolante delle CG è pubblicata in Internet all’indirizzo www.viseca.ch, dove può essere scaricata dall’intermediario.

1.3 In presenza di regolamenti in deroga, le disposizioni di intermediari per il collocamento di personale operanti su mandato prevalgono sulle presenti CG.

2 Servizi di intermediazione

2.1 
L’intermediario garantisce che i candidati presentati a Viseca soddisfino il profilo dei requisiti relativo alla posizione messa a concorso e prima dell’inoltro del dossier di candidatura procede a esaminare il candidato nel corso di un colloquio personale. L’intermediario si accerta che il candidato fornisca il proprio consenso all’inoltro del rispettivo dossier di candidatura a Viseca.

2.2 Il dossier di candidatura è comprensivo di (contenuto minimo):

– Descrizione del profilo del candidato
– Sintesi del colloquio condotto
– Aspettative salariali
– Curriculum, attestati di lavoro e diplomi

2.3 L’intermediario è tenuto a verificare preventivamente la correttezza e la completezza del dossier di candidatura. Viseca si riserva il diritto di respingere i dossier di candidatura o di richiederne il completamento qualora questi non riportino il contenuto minimo descritto in precedenza.

2.4 L’intermediario si impegna a indicare Viseca a titolo di referenza o a fornire a eventuali terzi informazioni sulla natura dei servizi erogati per Viseca solo previo consenso scritto della stessa. Viseca è libera di revocare in qualsiasi momento il consenso fornito all’intermediario senza indicarne i motivi.

2.5 Ulteriori servizi forniti dall’intermediario, p. es. incarichi di ricerca specifici, annunci su media cartacei e online, spese di viaggio e ottenimento di permessi di lavoro, necessitano di un accordo separato con Viseca. In mancanza di tale accordo, è esclusa qualsiasi retribuzione da parte di Viseca per detti servizi.

2.6 Viseca non accetta candidature spontanee, salvo diverso accordo con il HR Manager (cifra 7). Qualora il collocamento porti alla conclusione di un contratto di lavoro senza che sia stato stipulato tale accordo, Viseca si riserva il diritto di applicare una detrazione del 50% sull’onorario di mediazione.

3 Autorizzazione di esercizio dell’intermediario

3.1 
L’intermediario conferma di disporre della/e necessaria/e autorizzazione/i di esercizio ai sensi della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento) del 6 ottobre 1989 e dell’Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento) del 16 gennaio 1991, nella rispettiva versione aggiornata, e di eventuali disposizioni estere applicabili, e di mantenerla/e per tutta la durata della collaborazione in conformità alle presenti CG. Viseca ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento una documentazione aggiornata comprovante la/e suddetta/e autorizzazione/i.  Eventuali variazioni o il ritiro della/e necessaria/e autorizzazione/i nel corso della collaborazione devono essere immediatamente comunicati a Viseca, allegando la rispettiva documentazione.

3.2 Qualora l’intermediario non disponga di un’autorizzazione di esercizio valida per l’intera durata della collaborazione, Viseca non è tenuta a corrispondere allo stesso alcuna commissione per l’attività di collocamento di candidati. L’intermediario risponde di eventuali costi e sanzioni risultanti a carico di Viseca.

4 Diritti e doveri delle parti

4.1 
Viseca è autorizzata a esaminare e valutare accuratamente i dossier di candidatura messi a sua disposizione dall’intermediario (cifra 2.2) e a renderli disponibili al suo interno a persone coinvolte nel processo di selezione a scopo di valutazione.

4.2 Fino alla data d’inizio del contratto di lavoro del candidato, sia Viseca sia l’intermediario hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’operazione di intermediazione senza motivazione alcuna e senza conseguenze finanziarie, in particolare senza che sussista il diritto a una commissione di intermediazione.  Viseca, in particolare, ha piena libertà nella scelta dei candidati e non è tenuta a fornire all’intermediario alcuna motivazione di un eventuale rifiuto di candidati.

5 Nessun vincolo di esclusività

L’intermediario non gode di alcun diritto esclusivo di collocamento. Viseca ha in qualsiasi momento il diritto di agire in piena autonomia o di ricorrere ad altri intermediari ai fini dell’assegnazione di un posto vacante.

6 Obbligo di diligenza

6.1 
L’intermediario garantisce di procedere con la massima diligenza nell’adempimento degli obblighi derivanti dalla collaborazione ai sensi delle presenti CG, di fornire una prestazione efficiente e di osservare tutti i requisiti di legge e le norme professionali applicabili, prestando attenzione a tale riguardo a eventuali istruzioni impartite da Viseca. L’intermediario si impegna inoltre ad affidare lo svolgimento dell’operazione di intermediazione solo a persone esperte e altamente qualificate.

7 Persona di contatto

7.1 
La persona di riferimento per l’inoltro dei dossier di candidatura da parte dell’intermediario è il HR Manager di Viseca, indicato nell’annuncio di lavoro. Non è consentito contattare direttamente i responsabili di linea o i collaboratori di Viseca.

7.2 L’intermediario dovrà mettere a disposizione del reparto HR di Viseca il dossier di candidatura esclusivamente per via elettronica attraverso il portale Internet di Viseca. L’inoltro implica che l’intermediario abbia precedentemente ottenuto il consenso del candidato (cifra 2.1). L’HR Manager di Viseca provvederà ad esaminare il dossier presentato e a contattare l’intermediario.

8 Retribuzione

8.1 Commissione di intermediazione


Salvo diverso accordo scritto, Viseca corrisponde all’intermediario una commissione di intermediazione in base al raggiungimento dell’obiettivo. La commissione di intermediazione è dovuta esclusivamente qualora Viseca e il candidato presentato abbiano sottoscritto un contratto di lavoro a seguito del collocamento da parte dell’intermediario.

Tutti i servizi di intermediazione (cifra 2) e le spese dell’intermediario sono coperti dalla commissione di intermediazione. Qualora il collocamento non vada a buon fine, non sussiste alcun diritto a un compenso per i servizi di intermediazione né al rimborso delle spese.

La commissione di intermediazione è calcolata sulla base del primo salario annuo lordo fisso (inclusa la 13a mensilità) concordato tra Viseca e il candidato presentato. Non rientrano nel salario annuo lordo le componenti salariali variabili, p.es. bonus, pagamenti una tantum, compensazioni per l’auto di servizio, rimborsi spese e indennità pasti.

Ai fini del calcolo della commissione di intermediazione si applicano i forfait e le percentuali seguenti:

Salario annuo lordo (fisso)                                          Commissione di intermediazione                   
Fino a CHF 90’000.–                                                   Forfait di CHF 5’000.–
Da CHF 90’001.– a 115’000.–                                     Forfait di CHF 10’000.–
Da CHF 115’001.– a 130’000.–                                   16%
Da CHF 130’001.–                                                       18%
 
Qualora da parte dell’intermediario vengano pubblicate o rese note a Viseca commissioni di intermediazione più convenienti di quelle sopraindicate, si applicherà la commissione di intermediazione più conveniente.

Viseca attribuisce all’intermediario un candidato presentato entro un periodo di sei mesi dalla data di inoltro del dossier di candidatura esclusivamente per la posizione interessata. Se il dossier di candidatura di un determinato candidato viene inoltrato da più intermediari per la medesima funzione, si terrà conto della data/dell’intermediario del primo inoltro.

8.2 Esclusione della commissione di intermediazione
Il diritto alla commissione di intermediazione è escluso nei seguenti casi:
  1. Il candidato presentato dall’intermediario risulta già noto a Viseca da altra fonte.
  2. Il candidato presentato dall’intermediario si candida, di propria iniziativa o tramite un intermediario terzo, per una posizione diversa da quella interessata.
  3. Il contratto di lavoro tra Viseca e il candidato presentato dall’intermediario per la posizione interessata o un’altra posizione viene stipulato oltre sei mesi dopo l’inoltro del dossier di candidatura da parte dell’intermediario.
8.3 Condizioni di pagamento e fatturazione
La fatturazione ha luogo previa sottoscrizione di entrambe le parti del contratto di lavoro. La commissione di intermediazione in franchi svizzeri si intende IVA esclusa (secondo l’aliquota applicabile). Tutte le ulteriori imposte, tasse e commissioni sono a carico dell’intermediario.

L’indirizzo di fatturazione è il seguente:
Viseca Payment Services SA
Human Resources
Hagenholzstrasse 56
Casella postale 7007
8050 Zurigo

8.4 Rimborso della commissione di intermediazione
Nei seguenti casi Viseca ha diritto al rimborso delle commissioni di intermediazione già corrisposte:
  • Il candidato presentato non assume l’incarico,
  • Il rapporto di lavoro viene disdetto entro il periodo di prova stabilito contrattualmente da parte del candidato presentato o risolto su richiesta dello stesso mediante accordo di risoluzione,
  • Il rapporto di lavoro viene disdetto da Viseca o risolto mediante accordo di risoluzione entro il periodo di prova stabilito contrattualmente a causa di prestazioni o comportamenti inadeguati o di violazione degli obblighi da parte del candidato.
In caso di disdetta il momento determinante è la data di ricezione, in caso di accordo di risoluzione la data della sottoscrizione.

Viseca ha la facoltà di concedere all’intermediario la possibilità di presentare ulteriori candidati sostitutivi per l’assegnazione del posto vacante interessato.
Qualora Viseca non consenta di presentare ulteriori candidati o qualora entro un periodo di sei mesi dalla risoluzione del contratto di lavoro non venga stipulato alcun contratto di lavoro con l’ulteriore candidato presentato dall’intermediario, Viseca ha diritto al rimborso della seguente quota della commissione di intermediazione, pagabile entro un mese dalla prima richiesta:

Mancata assunzione dell’incarico:                                  100%
Interruzione durante il periodo di prova:                           75%

Viseca ha competenza esclusiva sia in materia di scelta dei candidati (cifra 4.2.) sia per quanto concerne la decisione circa la concessione della possibilità di presentare ulteriori candidati. La concessione della possibilità di presentare ulteriori candidati non può essere invocata per far valere un qualsiasi diritto di esclusiva dell’intermediario a tale riguardo (la cifra 5 rimane applicabile).

9 Riservatezza e protezione dei dati

9.1 
Tutte le informazioni, i documenti e i dati che vengono affidati o resi noti all’intermediario in relazione allo svolgimento dell’operazione di intermediazione devono essere tenuti segreti e possono essere utilizzati esclusivamente nel contesto dello svolgimento della suddetta operazione. In particolare, tali informazioni, documenti e dati non possono essere pubblicati, citati o resi accessibili in altra forma a terzi da parte dell’intermediario, salvo che una delle parti non vi sia tenuta per legge.

9.2 L’intermediario assicura che le informazioni, i documenti e i dati a lui forniti o resi noti siano conservati, trasmessi e/o utilizzati in maniera accurata e discreta e protetti da accessi non autorizzati da parte di terzi; in particolare, garantisce che siano rispettate le disposizioni di legge determinanti in materia di protezione dei dati.

9.3 Con la trasmissione dei dati personali di un candidato, l’intermediario garantisce a Viseca di aver raccolto tali dati in modo legittimo e di avere precedentemente ottenuto il consenso esplicito del candidato alla trasmissione elettronica dei dati personali a Viseca nonché al rispettivo utilizzo da parte della stessa.

9.4 L’obbligo di segretezza e di protezione dei dati deve essere mantenuto anche una volta terminata la collaborazione. Le informazioni generalmente accessibili non sono interessate dall’obbligo di segretezza.

10 Sottrazione di candidati

10.1 
L’intermediario si impegna a non sottrarre attivamente i candidati da lui presentati a Viseca fintanto che sussista un rapporto di lavoro non disdetto fra questi e Viseca.
L’intermediario si impegna inoltre a non sottrarre attivamente altri collaboratori di Viseca durante i 12 mesi successivi a un collocamento andato a buon fine.
  
11 Disposizioni finali 

11.1 
L’eventuale nullità di una disposizione delle presenti CG non influenza la validità delle restanti disposizioni. La disposizione inefficace sarà sostituita con una disposizione efficace quanto più prossima all’intento della disposizione originaria. Lo stesso vale per eventuali lacune contrattuali.

11.2 La cessione a terzi dei diritti e dei doveri derivanti dalle presenti CG è ammessa solo previo consenso scritto dell’intermediario o di Viseca.

11.3 Il rapporto contrattuale che scaturisce dalle presenti CG è soggetto esclusivamente al diritto materiale svizzero. I tribunali ordinari del Canton Zurigo hanno competenza esclusiva per eventuali controversie derivanti o inerenti al presente rapporto contrattuale. Il foro competente è Zurigo.

Zurigo, gennaio 2021​​